domenica 2 agosto 2009

STATUTO DELLA (Associazione Fotografica 22100)

STATUTO DELLA (Associazione Fotografica 22100)
ART. 1. COSTITUZIONE.
Si è costituita con sede in Como, Via Navedano 2 un’associazione che assume la denominazione di (Associazione Fotografica 22100)”, (AF22100).
ART. 2. ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE.
L’Associazione svolge attività nei settori di cultura e arte, senza finalità di lucro.
ART. 3. COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE.
Sono compiti dell’Associazione:
1) promuove la diffusione della cultura e dell’arte in tutte le sue diverse manifestazioni attraverso, principalmente, attività di studio, incontri culturali e attività.
ART. 4. ASSOCIATI.
I soci si dividono in:

a) FONDATORI: coloro che intervengono all’atto costitutivo, sono tenuti al sostegno dell’Associazione tramite il versamento della quota annuale.
b) ONORARI: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze, non sono tenuti a versare alcuna quota.
c) ORDINARI: coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.
ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3) dichiarare di non aver subito condanne per reati penali
ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.
La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.
ART. 7. SERVIZI AI SOCI.
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
ART. 8. DOVERI DEI SOCI.
I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale;
2) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
ART. 10. PATRIMONI.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dal fondo di riserva.
ART. 11. SOMME VERSATE.
Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.
ART. 12. BILANCIO.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev’essere presentato all’Assemblea entro il trentuno di luglio dell’anno successivo.
ART. 13. RESIDUO BILANCIO.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
ART. 14. ASSEMBLEE DEI SOCI.
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio.
ART. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA.
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno luglio successivo. Essa :
1) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 3 del presente statuto;
6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ART. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L’assemblea straordinaria è convocata:
1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 3 dei soci fondatori. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 17. REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
ART. 18. VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.
ART. 19. STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA.
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
ART. 20. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due consiglieri (tre più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica un tre anni.
ART. 21. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 22. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l’Ufficio di Presidenza.
ART. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.
ART. 24. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.
ART. 25. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo deve:
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
2) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
3) redigere i bilanci;
4) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;
5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
6) formulare il regolamento interno dell’Associazione;
7) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
8) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.
ART. 26. REVISORI DEI CONTI.
I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell’Assemblea dei soci in numero di tre e restano in carica due anni.
ART. 27. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che vengono eletti dall’assemblea dei soci a maggioranza; essi vengono scelti tra i non soci e restano in carica due anni.
ART. 28. COLLEGIO SINDACALE.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza; restano in carica due anni.
ART. 29. MANSIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell’ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 30. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.
ART. 31. DECISIONI ASSEMBLEARI.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 32. CARICHE SOCIALI.
Le cariche sociali non sono retribuite.
Questo statuto è composto da N° 32 articoli disposti su 6 pagine.